Negli ultimi anni la normativa antincendio è cambiata in modo significativo, ma molte aziende non hanno ancora verificato se la propria valutazione del rischio incendio sia realmente conforme alle regole oggi in vigore.
Con la sostituzione del D.M. 10 marzo 1998, sono entrati in vigore i nuovi Decreti Antincendio:
- D.M. 1 settembre 2021 – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza
- D.M. 2 settembre 2021 – Formazione degli addetti antincendio
- D.M. 3 settembre 2021 – Criteri di progettazione e valutazione del rischio incendio (Mini Codice).
Questi decreti prevedono che tutte le aziende debbano verificare la valutazione del rischio incendio per accertarne la conformità ai nuovi criteri.
Quando è necessario fare la verifica del rischio antincendio?
Un punto fondamentale da chiarire: la normativa non prevede una scadenza unica o una data fissa entro cui rifare la valutazione.
Tuttavia, la verifica della valutazione del rischio incendio è obbligatoria perché i decreti sono entrati in vigore hanno cambiato i criteri di riferimento.
In linea con l’art. 29 del D.Lgs. 81/2008, la verifica e l’eventuale aggiornamento della valutazione del rischio incendio devono essere effettuati:
- a seguito dell’entrata in vigore di una nuova normativa (come i D.M. 1-2-3 settembre 2021)
- in caso di modifiche ai luoghi di lavoro, impianti, layout o attività svolte
- in caso di variazioni organizzative o dei processi produttivi
- in seguito a incidenti, quasi incidenti o segnalazioni rilevanti
- ogni volta che la valutazione esistente non risulta più coerente con lo stato reale dell’azienda.
Anche se nulla è cambiato in azienda, la verifica è comunque necessaria per dimostrare che la valutazione del rischio incendio è conforme ai nuovi decreti.
Verificare non significa rifare tutto da zero
Fare la verifica non significa automaticamente rifare la valutazione del rischio incendio.
Se la valutazione esistente è aggiornata e conforme ai nuovi criteri, non va rifatta, ma è obbligatorio documentare formalmente il riesame.
Se la valutazione non è conforme, deve essere aggiornata o rifatta secondo il D.M. 3 settembre 2021 (Mini Codice).
Anche alle attività che non rientrano nel perimetro di controllo dei VVFF, è preferibile rivolgersi un Tecnico Antincendio abilitato, iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno per la verifica e la validazione del rischio.
Cosa può fare il team M-SAFE di Midolini Group per te?
M-SAFE, la società di Midolini Group specializzata in consulenza e sicurezza, in questo ambito specifico supporta le aziende in modo concreto e conforme alla normativa occupandosi di:
Verifica di conformità del rischio incendio:
Analisi della valutazione esistente
Verifica rispetto ai D.M. 1-2-3 settembre 2021
Attività svolta da Tecnico Antincendio abilitato
Attestazione di riesame
Se la valutazione è conforme, rilascio di attestazione formale di avvenuto riesame
Adeguamento completo (se necessario)
Redazione o aggiornamento della valutazione del rischio incendio
Piano di Emergenza ed Evacuazione
Formazione degli addetti antincendio secondo il D.M. 2 settembre 2021
Supporto tecnico e normativo completo
Perché non rimandare la verifica?
Effettuare la verifica del rischio antincendio significa innanzitutto garantire che la tua azienda sia conforme alla normativa vigente, evitando così possibili sanzioni o responsabilità legali in caso di controlli. Ma non è solo una questione di adempimento normativo: aggiornare e riesaminare correttamente la valutazione contribuisce anche a migliorare concretamente la sicurezza dei lavoratori, riducendo i rischi e aumentando la protezione in caso di emergenza.
Contattaci per sapere se la tua valutazione del rischio incendio è già conforme o se è necessario un aggiornamento.
Investire nella formazione è investire nel futuro del vostro team. Iniziamo insieme questo nuovo anno con competenza e sicurezza!